Piccolo Vademecum al Processo Tributario Telematico

Data:

03 Giugno 2020

Piccolo Vademecum al Processo Tributario Telematico

Tutte le informazioni per accedere al PTT e relative specifiche tecniche

Il Processo Tributario Telematico, o PTT, coinvolge tutte le controversie di natura tributaria tra un contribuente e l'amministrazione finanziaria di riferimento. Per i giudizi in primo e secondo grado, il ricorso al Processo Telematico è obbligatorio per tutti i procedimenti notificati in data successiva al 1° Luglio 2019. 

L’applicativo PTT, cui si accede tramite il portale www.giustiziatributaria.gov.it, consente sia di costituirsi in giudizio, sia di depositare gli atti del ricorso e relative integrazioni e produzioni successive. Si può inoltre, sempre online, consultare il fascicolo processuale ed estrarre copia degli atti.

Cos’è il Processo Tributario Telematico e come funziona

Come è noto, un contribuente può lecitamente impugnare un atto amministrativo di materia tributaria, aprendo così un contenzioso. Qualora, per esempio, si sia ricevuto un avviso di messa in mora o si sia visto ipotecare un proprio immobile per errore o per vizi di vario tipo, si può congelare la pratica di riscossione appellandosi al giudice tributario, che ha 180 giorni di tempo per pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva.

A partire dalle notifiche successive al Luglio 2019, come si accennava, è obbligatorio che tali ricorsi avvengano per via telematica, ad eccezione delle pratiche per somme inferiori a 3000 euro per le quali non sia richiesto l’intervento di un avvocato difensore.

Come si deposita dunque un ricorso in materia di giustizia tributaria? È innanzitutto necessario registrarsi presso l’applicazione PTT del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

Per farlo, è necessario disporre di:

  • una firma digitale con caratteristiche specifiche che vedremo più avanti;
  • una PEC o domicilio digitale.

La PEC, in particolare, è fondamentale in quanto attesta prova databile dell’avvenuta notifica di ricorsi e depositi di atti. È bene sapere che la mancata indicazione di un indirizzo PEC, che nella normativa italiana corrisponde ad oggi al domicilio digitale di aziende e pubbliche amministrazioni, comporta una sanzione pari al contributo unificato, che diventa così doppio. 

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, ed indicata la PEC, si può accedere al proprio PTT: dopo che sono stati caricati, tutti i documenti e gli atti legati al ricorso saranno visionabili online sia dal giudice sia da tutte le altre parti in causa, compreso il ricorrente. 

Tale approccio rientra chiaramente nel processo di digitalizzazione delle pratiche burocratiche, ed è perfettamente coerente con le Linee Guida dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) per lo sviluppo tecnologico degli strumenti che legano cittadini e pubblica amministrazione.

Mentre si era in attesa dal Decreto Legge 119/2018 dell’attivazione dell’udienza a distanza con la disposizione di regole tecnico-operative da parte del Ministero competente, l’emergenza coronavirus ha imposto una velocizzazione radicale delle pratiche di digitalizzazione, anche per quanto concerne i processi ed i procedimenti legali. 

Il Decreto Legge 18/2020, infatti, noto come Decreto Cura Italia, stabilisce la possibilità di usufruire dell’udienza “a distanza”, al momento ancora in via emergenziale, anche al diritto tributario. 

In ogni caso, è bene ricordare che il processo tributario non consiste soltanto nel momento dell’udienza in presenza del giudice e delle parti. Tutte le fasi del giudizio che riguardano il deposito e lo studio degli atti avvengono comunque, per il processo tributario, sul portale www.giustiziatributaria.gov.it.

Le specifiche tecniche dei documenti nel PTT

Dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria si può dunque accedere ai vari servizi collegati a Processo Tributario Telematico. Dalla sezione “Telecontenzioso” è possibile accedere al fascicolo processuale che contiene tutti gli atti ed i documenti depositati.

Vediamo qualche specifica tecnica relativa proprio ai documenti che possono essere caricati sulla piattaforma:

  • 10MB è la dimensione massima consentita per ciascun file che si intende caricare; è possibile, nel caso di documenti particolarmente voluminosi, suddividerli in diversi file;
  • 100 caratteri è l’estensione massima del nome del file;
  • 50 è il numero di file che è possibile caricare in un unico invio.

Per quanto riguarda i formati, è possibile caricare sulla piattaforma del PTT diverse tipologie di file. 

Mentre gli atti principali devono essere caricati in formato PDF/A, per quanto concerne i documenti allegati il sistema SIGIT riconosce come valide le seguenti estensioni:

  • BMP, Bitmap Image;
  • EML, Email Markup Language;
  • XML, eXstensible Markup Language;
  • PDF, Portable Document Format, convertibili in PDF/A all’interno della piattaforma;
  • GIF, Graphics Interchange Format;
  • XLS o XLSX, DOC e DOCX, Microsoft Office Excel e Microsoft Office Word;
  • ODT, Open Document Format;
  • JPEG, Joint Photographic Experts Group;
  • PNG, Portable Network Graphics;
  • TIFF o TIF, Tagged Image File Format.

Tutti i documenti che vengono depositati presso il Processo Tributario Telematico devono essere firmati digitalmente, con l’apposizione di una firma PAdES-BES o CAdES-BES. 

Il ricorso e gli atti processuali devono essere in formato PDF/A e privi di elementi attivi come variabili o macro. 

Per quanto concerne le operazioni di accesso e consultazione del fascicolo prodotto per il PTT, i dati di coloro che vengono abilitati alla consultazione vengono conservati per 5 anni a partire dalla data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento. 

Il SIGIT conserverà per questo lasso di tempo data ed ora di accesso, il codice fiscale della persona che lo ha effettuato ed il riferimento al documento informatico scaricato o consultato.

Focus sulla firma digitale: PAdES, CAdES, XAdES

La firma digitale è uno strumento essenziale per l’assolvimento di molte procedure telematiche legate all’applicazione delle direttive del programma Agenda Digitale Europea, ivi comprese le pratiche processuali interessate da processi di digitalizzazione. Vediamo dunque, nell’ambito del Processo Tributario Telematico, quali sono le specifiche da seguire secondo normativa.

Tutti i documenti, abbiamo visto, devono essere firmati con una firma PAdES-BES o CAdES-BES. Ma che significano queste sigle, e a quali funzionalità corrispondono?

La firma CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) è una firma digitale con cui è possibile firmare tutti i tipi di file, dalle immagini ai file di testo. L’apposizione di una firma digitale CAdES ad un qualsiasi documento produce una busta crittografica che contiene il documento originale all’interno di un file con estensione P7M. 

La firma PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) firma solo documenti PDF, non modificandone l’estensione dopo l’apposizione della firma. 

Nel Processo Tributario Telematico non è consentito l’uso della firma XAdES (XML Advanced Electronic Signature), con cui è possibile firmare esclusivamente documenti XML.

La denominazione BES, invece, si riferisce ad un particolare grado di sviluppo della tecnologia della firma digitale in questione. BES sta per Basic Electronic Signature: si tratta del formato minimo per una firma elettronica generata dall’utente. 

Non consente per esempio la validazione a lungo termine del messaggio, ma risponde pienamente alle specifiche indicate dalla Normativa Europea (European Directive on Electronic Signatures, Direttiva 1999/93/EC). È utile sapere che questo tipo di firma necessita l’uso della versione 10 del software Adobe.

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