Il Registro delle Imprese verifica le PEC iscritte. Scopri quali sono i rischi di avere una PEC non in regola
26 Luglio 2016
Dal 1° giugno il Registro delle Imprese sta effettuando controlli sulle “PEC irregolari” al fine di verificare la validità delle PEC, cioè se gli indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata) delle imprese sono effettivamente validi ed attivi.
Il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino per primo sta cancellando le PEC non più attive, revocate e duplicate tra cui anche quelle non imputabili ad un’unica impresa o riferibili ad un professionista e non ad un’azienda.
Nello specifico, la procedura attuata dal Registro Imprese consiste nel controllo automatico della validità della PEC e in caso di irregolarità l’eliminazione di questa dall’anagrafica delle aziende. Nelle visure delle aziende non in regola non sarà più inserita la PEC.
Modalità pubblicazione elenco aziende irregolari
Ogni primo giorno del mese saranno pubblicati gli elenchi delle imprese che riscontrano.
Nel caso della Camera di Commercio di Torino il 1° giugno sono stati pubblicati gli elenchi che riportano le società di persone a cui è stata cancellata la PEC irregolare, dal 1° luglio le ditte individuali e dal 1° settembre le società di capitali.
Le aziende in elenco dovranno regolarizzare la propria situazione entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’elenco.
Che cosa succede dopo i 45 giorni, se la posizione non verrà regolarizzata?
Una volta accertata l’irregolarità della PEC, pubblicata negli elenchi on line e decorso il termine previsto le aziende saranno segnalate al Giudice del Registro che procederà all’ordine di cancellazione della PEC.
Quali sono le conseguenze della mancata regolarizzazione?
La mancata regolarizzazione determina:
- sospensione delle domande di iscrizione presentate successivamente al decreto di cancellazione emesso dal Giudice del Registro per un termine massimo di 3 mesi per le società e un termine massimo di 45 giorni per le imprese individuali, con invito a iscrivere un indirizzo PEC valido ed univoco
- applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 2630 del codice civile per le società e di cui all’articolo 2194 c.c. per le imprese individuali poiché l'omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta il rigetto dell’istanza, che si intende come “non presentata”.
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