Pec obbligatoria anche per ditte individuali e artigiani

PEC
Autore:

Luca Scuriatti

Data:

14 Settembre 2012

Pec obbligatoria anche per ditte individuali e artigiani

Con il nuovo decreto la PEC deve essere depositata entro il 31-12-2013

Art.7 Posta elettronica certificata e comunicazioni al registro delle imprese 1. L’obbligo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e? esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Pec obbligatoria anche per ditte individuali e artigiani

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