Società di persone e società di capitali: le tipologie di società

Data:

14 Dicembre 2020

Tempo di lettura:

7 min

Società di persone e società di capitali: le tipologie di società

Breve guida alle tipologie di società: come scegliere la miglior forma giuridica per la propria azienda

 

La definizione di società è indicata dal diritto: società è qualunque soggetto esercente attività di impresa. Può essere costituita da un unico soggetto, come nel caso delle società individuali, oppure da più soggetti, i soci dell’impresa collettiva.

La prima distinzione che va fatta tra le forme societarie in Italia è quella tra società di persone e società di capitali. Nel momento in cui si decide di costituire un’impresa, è fondamentale saper scegliere tra i diversi tipi di società, proprio a partire dalle differenze tra società di capitali e di persone.

La differenza tra società di persone e società di capitali

La principale differenza tra le società di persone e le società di capitali è che le prime non hanno personalità giuridica, mentre le seconde sì. Ciò vuol dire che, mentre nel caso delle società di persone sono i singoli soci a rispondere delle obbligazioni della società, nelle società di capitali è la società ad essere responsabile per i propri beni.

In una società di capitali è la società stessa a rispondere dei propri debiti, quindi il patrimonio personale dei soci non viene coinvolto. Nelle società di persone, invece, i creditori possono fare rivalsa sui beni personali dei soci. 

Nelle società collettive di persone, dunque, i soci rispondono a terzi “in modo illimitato e solidale”, con alcune eccezioni che vedremo più avanti. I tipi di società di persone esistenti in Italia sono:

  • la società semplice (s.s.);
  • la società in nome collettivo (s.n.c.);
  • la società in accomandita semplice (s.a.s.).

Le società di capitali acquistano personalità giuridica nel momento dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese dell’atto notarile che ne sancisce pubblicamente la costituzione. Tra le società di capitali esistono:

  • la società a responsabilità limitata (s.r.l.);
  • la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.);
  • la società per azioni (s.p.a.);
  • la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
  • la società cooperativa.

In breve, la differenza sostanziale tra le società di persone e quelle di capitali consiste nel grado di responsabilità che lega i soci alla società: se nelle società di capitali l’azienda è un soggetto terzo riconosciuto dalla legge, nelle società di persone i singoli soci, ed i loro beni personali, sono la garanzia per la tenuta della società.

Cosa sono le società di persone e quali sono le loro caratteristiche

Le società di persone sono imprese collettive individuate da una cosiddetta ragione sociale, generalmente  costituita dal nome della società, dal nome di uno o più soci, e dal rapporto sociale, ovvero l’indicazione della forma societaria.

Tra le caratteristiche delle società di persone, una spesso dirimente è che questa può essere costituita anche con un capitale sociale di un euro: la garanzia data dal patrimonio personale dei soci permette dunque di avviare un’attività anche, letteralmente, “da zero”.

Anche dal punto di vista burocratico si tratta di società di costituzione agevole: prevede infatti solo la stesura di un atto costitutivo e la sua registrazione presso un notaio.

In una società di persone, in via generale, ogni socio ha il potere di amministrare la società. Le società di persone vengono infatti costituite essenzialmente tra persone legate da un rapporto personale di fiducia.

Quando una società di persone fallisce infatti, come accennato sopra, i creditori possono rivalersi sui beni dei soci sino all’estinzione del debito, arrivando a pignoramenti e blocco dei conti correnti bancari. Le più diffuse forme giuridiche di società di persone sono:

  • La società in nome collettivo (s.n.c.): dopo la società semplice, la snc è la forma giuridica d’azienda più elementare a consentire l’esercizio di un’attività commerciale. Tutti i soci hanno qui responsabilità illimitata e solidale. 
  • La società in accomandita semplice (s.a.s.): qui subentra una fondamentale distinzione tra i soci; questi vengono infatti distinti tra accomandatari, i quali mantengono responsabilità illimitata della società, ed accomandanti. Il socio accomandante è quello che ha investito nella società ma è responsabile di essa solo proporzionalmente alla quota societaria di cui dispone.

Tra tutti i tipi di società, la snc e la sas sono forme giuridiche assai diffuse in Italia, in particolare nell’ambito di piccole attività d’impresa gestite in famiglia.

Le società di capitali: soci, capitale ed amministratori

Le società di capitali sono individuate dalla denominazione sociale, costituita dal nome della società e dall’indicazione del tipo di rapporto societario. Caratteristica fondamentale di una società di capitali, è che per essere costituita necessita appunto dell’esistenza di un certo capitale. 

I soci sono qui responsabili soltanto limitatamente rispetto alla società, in quanto l’amministrazione di questo tipo di impresa è completamente separato dalla titolarità delle quote, o azioni. Generalmente infatti gli amministratori di società del genere sono soggetti terzi, rispetto agli azionisti. 

Quando fallisce una società di capitali, è necessario che il giudice avvii una procedura fallimentare, su richiesta dei debitori oppure dell’amministratore stesso: stimato il patrimonio della società, si procede dunque alla liquidazione. 

Se la società non dispone di tutto il capitale necessario a coprire il debito, questo semplicemente può restare scoperto. D’altro canto, la tassazione vigente per le società di capitali è piuttosto alta: in quanto soggetti giuridici, le società pagano sia l’IRES che l’IRAP, che non coincidono con i contributi dei singoli soci - come avviene nelle società di persone. 

Le società di capitali possono essere:

  • la società a responsabilità limitata (s.r.l.): è una forma societaria adatta sia alle piccole sia alle grandi aziende; come detto, ogni socio è responsabile proporzionalmente alle quote possedute;
  • la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.): introdotta nel 2012, consente di costituire una società di capitali con un patrimonio sociale di un euro. Nata per facilitare le giovani imprese di nuova costituzione, si rivela però debole soprattutto agli occhi degli istituti di credito;
  • la società per azioni (s.p.a.): prevede un capitale minimo di 50.000 euro per essere costituita, con eccezioni per alcune attività, di cui il 25% - nel momento della costituzione - va sotto il controllo diretto degli amministratori;
  • la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.): è una forma societaria simile alla sas, dotata però di personalità giuridica; gli accomandatari qui, però, sono di fatto gli amministratori della società;
  • la società cooperativa: legata inizialmente ai principi della mutualità e della solidarietà, la cooperativa nasce per offrire ai soci la possibilità di godere di beni e servizi a condizioni migliori di quelle di mercato. Ad oggi, le cooperative sono perlopiù aziende come le altre, piuttosto legate dai principi ispiratori della vicenda, pur godendo di importanti agevolazioni fiscali.

Un discorso a parte va fatto per le start up innovative: queste sono società di capitali che devono possedere determinati requisiti, tra i quali l’assenza di distribuzione di utili ed una maggioranza del capitale in mano a persone fisiche. Il loro oggetto sociale, inoltre, deve essere dedicato in modo almeno prevalente allo sviluppo ed all’innovazione tecnologica. 

Una start up innovativa deve impiegare per almeno un terzo dei dipendenti del personale altamente qualificato, oppure essere titolare di una privativa industriale, cioè un marchio o un brevetto legato all’innovazione tecnologica.

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