Obbligo PEC Amministratori prorogato al 31 dicembre 2025. Ecco come adeguarsi
Nuova scadenza per la PEC degli Amministratori: scopri come attivarla e comunicarla facilmente con i servizi di Ufficio Camerale
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per l'attivazione e la comunicazione dell’indirizzo PEC da parte degli amministratori di società al Registro delle Imprese.
La scadenza, inizialmente fissata al 30 giugno 2025, era stata introdotta con la Legge di Bilancio 2025 ed estendeva anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di disporre e comunicare una propria PEC personale (come già previsto per le imprese e i titolari di ditte individuali).
Con la nuova circolare ministeriale - pubblicata il 25 giugno 2025 - viene ora concesso più tempo per adeguarsi all’obbligo, a seguito delle segnalazioni ricevute da professionisti, imprese e Camere di Commercio relative a difficoltà operative e interpretative.
L’obbligo di PEC personale per gli amministratori era stato introdotto il 1° gennaio 2025 con l'obiettivo di garantire trasparenza, semplificazione e comunicazioni più rapide tra Pubblica Amministrazione e soggetti societari. In seguito alle nuove disposizioni, il domicilio digitale diventa un requisito essenziale per adempiere correttamente agli obblighi normativi e ricevere comunicazioni ufficiali.
Rivediamo quindi nello specifico chi ha l'obbligo di adeguarsi alle nuove norme, quali sono i rischi e come mettersi in regola.
A chi è rivolto l'obbligo PEC Amministratori?
Secondo le indicazioni ufficiali fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, l’obbligo di comunicare un domicilio digitale (PEC) personale riguarda gli amministratori e i liquidatori delle società che esercitano attività imprenditoriale, comprese
- le società di capitali come S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a.
- le cooperative
- le società di persone come S.n.c. e S.a.s.
- le reti di imprese in presenza di determinati requisiti
Sono esclusi, invece, i consorzi e le società consortili.
NOTA BENE: È importante sottolineare che il domicilio digitale comunicato deve essere personale, intestato all’amministratore o al liquidatore, e non può coincidere con la PEC della società.
Quali sono le nuove tempistiche?
Come anticipato in apertura, la novità di questi giorni riguarda la proroga dei termini entro cui adeguarsi alla recente normativa.
In particolare, le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC del proprio amministratore.
Per le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, invece, l’obbligo si applica già al momento della richiesta di iscrizione.
Sono previste sanzioni?
In caso di omissione della PEC dell’amministratore, la domanda di iscrizione o di nomina presentata al Registro delle Imprese non può essere accolta. La Camera di Commercio sospende il procedimento e concede un termine – massimo 30 giorni – per integrare la comunicazione. Se entro questo termine l’adempimento non viene effettuato, la domanda viene rigettata.
Per quanto riguarda le sanzioni economiche, non sono state introdotte nuove misure specifiche. Tuttavia, resta applicabile la sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice Civile, secondo cui:
-
chi omette comunicazioni dovute al Registro delle Imprese è soggetto a una sanzione amministrativa da 103€ a 1.032€
-
se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo
Come mettersi in regola?
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