Come calcolare il diritto camerale CCIAA e come pagare
Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - generalmente note come Camere di Commercio (CCIAA) - sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale.
Ciò significa che, ponendosi in posizione intermedia tra lo Stato e gli organismi territoriali, svolgono le proprie funzioni di interesse generale senza ingerenze governative, in quanto rappresentanti di specifici interessi - in particolare legati al tessuto economico e produttivo del Paese.
Le attività delle Camere di Commercio vengono finanziate attraverso il pagamento del canone di diritto annuale CCIAA da parte delle imprese. Vediamo dunque cos’è il diritto annuale CCIAA, chi è chiamato a pagarlo, come calcolare il diritto annuale CCIAA dovuto dalla propria azienda e tutto quel che c’è da sapere per il pagamento del tributo.
La corresponsione del diritto camerale alla CCIAA è regolato dall’art.18 della legge 29 Dicembre 1993, n. 580, lo stesso che disponeva il riordinamento delle Camere di Commercio e ne definiva le attuali funzioni e caratteristiche.
La Legge 580 è anche quella cui si deve l’attuazione del Registro delle Imprese, e quella che determina misura del diritto annuale camerale e individua le aziende che devono farsene carico.
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio territorialmente competente da tutte le aziende che al 1° Gennaio risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Il pagamento è dovuto, per l’intero anno solare, anche dalle imprese che si iscrivano nei registri di cui sopra nel corso dell’anno di riferimento.
Oltre a non essere frazionabile, il tributo annuale dovuto alla Camera di Commercio non è legato alla salute dell’azienda ma fa riferimento esclusivamente ai Registri: il pagamento spetta anche alle società in liquidazione, così come a quelle che hanno cessato l’attività ma non hanno richiesto la cancellazione dal Registro Imprese e dal REA.
Sono esclusi dal pagamento alla CCIAA del diritto annuale:
- le start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, che sono esenti dal pagamento del bollo annuale per 5 anni, stante il mantenimento dei requisiti previsti dalla legge (Dlgs n. 179/2012);
- le società che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 Dicembre, e per cui la cancellazione dai Registri sia stata presentata entro il 30 Gennaio dell’anno successivo (quello cui si riferisce il tributo);
- le ditte individuali che abbiano cessato la propria attività entro il 31 Dicembre, e presentata richiesta di cancellazione dai registri nei termini indicati sopra;
- le società cooperative per cui sia stato disposto lo scioglimento d’ufficio entro il 31 Dicembre;
- le imprese che abbiano subito un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta entro il 31 Dicembre, nel caso in cui non siano autorizzate all’esercizio provvisorio d’impresa.
Al diritto annuale CCIAA vanno aggiunte le quote determinate dal MISE per eventuali unità locali secondarie che risultino effettivamente produttive.
Nel caso in cui un’impresa abbia diverse unità locali nella stessa provincia, dovrà disporre la somma dovuta per tutte le unità locali alla medesima Camera di Commercio; se invece le sedi sono ubicate in diverse province, ogni unità dovrà corrispondere il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio territorialmente competente.
I soggetti REA, invece, come le associazioni e le istituzioni religiose, non sono tenute al pagamento del diritto CCIAA per le unità locali diverse dalla principale.
Per quanto riguarda gli importi del canone annuale dovuto alle Camere di Commercio, esistono delle misure fisse stabilite di anno in anno dal Ministero per lo Sviluppo Economico che sono valide per alcune tipologie di impresa, mentre per altre è necessario effettuare il calcolo dell’aliquota da applicare sulla base del fatturato.
Per il 2023, il canone annuale in misura fissa è applicabile alle seguenti categorie di soggetti:
- le imprese individuali (con importi diversi tra sezione speciale e sezione ordinaria)
- le società semplici (con importi diversi tra agricole e non agricole)
- le società fra avvocati (D.Lgs. 96/2001)
- gli individuali iscritti solo al REA (per il mantenimento dei requisiti per gli ex albi e ruoli)
- i soggetti collettivi iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, enti religiosi)
- le unità locali o sedi secondarie di imprese estere
Le società semplici e le società fra avvocati pagano in misura fissa per effetto di una disciplina transitoria: per queste imprese è previsto nei prossimi anni il versamento in base al fatturato.
Esiste una scadenza per il diritto CCIAA dovuto dalle imprese iscritte nei Registri, che coincide con il 30 Giugno di ogni anno, quindi anche per il 2023. Va segnalato però che c’è anche la possibilità di fare il pagamento entro il 30 luglio 2023 applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento. Il pagamento va effettuato tramite modello F24.
Per le aziende che richiedano una nuova iscrizione presso le sezioni ordinarie dei Registri delle Imprese e REA, il pagamento del diritto camerale va ultimato entro 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione.
È il contribuente a dover compilare il proprio modello F24, indicando l’importo dovuto alla CCIAA. Le Camere di Commercio inviano, entro il 15 Maggio di ogni anno, un apposito modulo con tutte le indicazioni utili a determinare la propria quota - fissa o sulla base del fatturato - di canone CCIAA.
Il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio si effettua dunque - in un'unica soluzione annuale - compilando, nell’F24, la sezione “Imu e altri tributi locali”: andranno indicati la provincia della Camera di Commercio competente, il codice tributo 3850, l’anno di riferimento e l’importo, definito come sopra.
Chi invece si trovasse a compilare il modello F24 in seguito ad un ravvedimento operoso del diritto CCIAA, dovrà usare il codice tributo 3851 per la corresponsione degli interessi e il codice 3852 per il pagamento di eventuali sanzioni per omesso o tardivo pagamento del canone.