Cosa succede se non ritiro una raccomandata o un atto giudiziario

Autore:

Luca Scuriatti

Data:

10 Novembre 2015

Cosa succede se non ritiro una raccomandata o un atto giudiziario

La raccomandata e l’atto giudiziario non ritirati producono comunque effetti e si considerano legalmente validi.

Il destinatario di una raccomandata può rifiutarsi di riceverla dal postino o di andarla a ritirare in posta: si tratta, però, di una scelta pericolosa, in quanto la raccomandata inviata presso la residenza del destinatario, all’indirizzo risultante dai registri dell’anagrafe del Comune, è considerata comunque valida.  In pratica per la legge è come se il destinatario avesse realmente ritirato l’atto e, quindi, lo abbia letto. Risultato: tutti gli effetti giuridici si producono ugualmente (v. la risoluzione di un contratto di affitto o i termini per impugnare una multa).   
La raccomandata non consegnata perchè il destinatario è assente o si rifiuta di riceverla, viene depositata presso l’ufficio postale competente – generalmente il più vicino all’indirizzo del destinatario – e lì rimane in giacenza per un mese. 
Durante questo periodo di tempo, il destinatario può andarla a ritirare personalmente, esibendo l’avviso di deposito lasciatogli in cassetta dal postino, oppure può incaricare al ritiro una terza persona, che dovrà presentarsi all’ufficio postale munita del predetto avviso di consegna, ma anche di delega e documento di identità. La raccomandata, una volta depositata presso l’ufficio postale sarà a disposizione del destinatario dal giorno successivo il tentativo di consegna personale.
Decorso un mese senza che la raccomandata sia stata ritirata, si realizza la cosiddetta compiuta giacenza del plico, che viene quindi rispedito al mittente.Tuttavia, per il mittente la raccomandata produce ugualmente i propri effetti sia in caso di ritiro da parte del destinatario, sia in caso di compiuta giacenza in posta: infatti la raccomandata da chiunque spedita si considera comunque ricevuta dal destinatario, in quanto si presume che il destinatario sia in ogni caso venuto a conoscenza della sua esistenza [1].

L’unico caso in cui non opera detta presunzione è quello in cui il destinatario sia “sconosciuto all’indirizzo”, ossia quando il postino, recatosi all’indirizzo indicato sulla busta non trovi nessun campanello, targa o riferimento, indicante il cognome del destinatario.

Diversamente, il destinatario, per vincere la presunzione di conoscenza, dovrà dimostrare di essere stato nell’assoluta impossibilità di averne notizia (ad esempio perchè all’estero per lavoro o ricoverato per lungo periodo in ospedale a seguito di malattia o infortunio) [2].

 

Secondo parte della giurisprudenza, addirittura, la raccomandata si considera comunque conosciuta dal destinatario anche quando spedita – invece che all’indirizzo di residenza anagrafica (quella cioè risultante in Comune) – a quello di residenza effettiva, che può talvolta non coincidere con la prima (ad esempio la contestazione disciplinare inviata a mezzo raccomandata al lavoratore all’indirizzo comunicato all’azienda produce effetti anche se tale indirizzo non è quello di residenza dichiarato in Comune).

Di conseguenza è sempre consigliabile ritirare la posta direttamente dal postino o presso l’ufficio postale – soprattutto se il mittente è l’azienda, uno studio legale, o si tratta di atto giudiziario – per poterne conoscere il contenuto e potersi, se necessario, difendere.

Proprio con riguardo agli atti giudiziari, il procedimento di giacenza è un pò diverso rispetto alla raccomandata ordinaria ed è importantissimo – anche in ragione del contenuto e delle conseguenze ben più gravi, rispetto alla semplice lettera – tenerne conto.

 

L’atto giudiziario si distingue dalla raccomandata innanzitutto in quanto contenuto in una busta verde indicante l’intestazione “Tribunale di…”, “Ufficio giudiziario di …”, “Atto giudiziario”.

Quando il postino o l’ufficiale giudiziario tenta di recapitare (notificare) un atto giudiziario, una multa o una cartella esattoriale e non trova il destinatario o altra persona maggiorenne e capace di intendere e volere in grado di ricevere l’atto, oppure trova sì il destinatario, ma questo si rifiuta di ritirare il plico, provvede a depositare l’atto presso la Casa comunale.

Di tale deposito il destinatario viene quindi avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno informativa.

In questo caso la notifica si considera avvenuta (perfezionata) nei confronti del destinatario decorsi 10 giorni dal deposito in Comune, senza che l’atto venga ritirato.

 

La notifica non si considera invece eseguita quando il destinatario risulta “irreperibile”, ossia quando all’indirizzo di destinazione non risulta il suo nome su alcun campanello e nessuno in zona è in grado di fornire informazioni all’ufficiale giudiziario sul suo conto. In questo caso la notifica dovrà essere ripetuta dal mittente, inviando l’atto direttamente presso la casa Comunale.

Cosa succede se non ritiro una raccomandata o un atto giudiziario

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