Certificato APE: cos’è, quando è necessario e come ottenerlo

Data:

09 Giugno 2020

Tempo di lettura:

4 min

Certificato APE: cos’è, quando è necessario e come ottenerlo

Tutte le indicazioni sull'Attestato di Certificazione Energetica (APE) di un edificio

APE è l’acronimo di Attestato di Prestazione Energetica: si tratta di un documento relativo agli immobili che ne sintetizza le caratteristiche da un punto di vista dei consumi e dell’efficienza energetica. 

Il certificato, obbligatorio in molti casi che vedremo di seguito, mantiene la propria validità per dieci anni, a patto che si proceda con i controlli delle caldaie presenti previsti dalla normativa. 

A prescindere dall’obbligatorietà che vige per la produzione del certificato APE, è bene sapere che si tratta di una misura afferente al novero delle normative volte alla tutela dell’ambiente, motivo per cui si può in piena coscienza decidere di far certificare il proprio edificio anche laddove non sussistessero le condizioni di obbligatorietà del certificato APE.

Cos’è l’APE e come si fa

L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento che stima i consumi di un determinato immobile e ne classifica l’efficienza. Deve essere redatto da un tecnico abilitato, noto come “certificatore energetico”. Le liste ed i titoli dei certificatori abilitati variano a seconda delle Regioni, ma in ogni caso il certificatore energetico deve essere autorizzato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. 

L’APE segue una classificazione che va da G a A4: un edificio in classe G avrà alti consumi ed elevato impatto ambientale, tanto che non si dà un limite per i consumi massimi; un edificio che ambisca invece alla classificazione A4 deve avere il minor impatto ambientale possibile, fino alla completa autonomia in materia energetica. 

Come accennato, la produzione della certificazione APE è una misura che si allinea alle disposizioni europee per la tutela dell’ambiente. Il comportamento di un edificio, in termini di efficienza energetica e con ciò di impatto ambientale, diventa così un parametro ineliminabile nello stabilirne il valore. 

Un edificio in classe G, F o E, infatti, oltre a prevedere dei costi di gestione potenzialmente molto più gravosi, avrà certamente un importante impatto in termini di emissioni e di consumo delle risorse naturali necessarie alla produzione di riscaldamento ed elettricità.

Il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale fanno a tutti gli effetti parte dei principi che informano l’emanazione delle direttive europee, in particolare in materia di edilizia.

Ma come si fa un APE? Si tratta di una analisi complessa che tiene conto di molteplici aspetti, tra i quali:

  • l’esposizione dei singoli affacci e dello stabile, la zona climatica e le caratteristiche architettoniche dell’edificio;
  • lo stato di murature ed infissi, nonché le loro caratteristiche strutturali;
  • stato e caratteristiche degli impianti esistenti per la produzione di riscaldamento/raffreddamento ed acqua calda;
  • la presenza di eventuali sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La produzione dell’APE è obbligatoria dal 2009 per le vendite, e lo è diventata nel 2010 anche per gli affitti. 

L’APE: quando è obbligatorio?

La produzione dell’Attestazione di Prestazione Energetica è, come si accennava, obbligatorio in molteplici casi. Iniziamo col dire che esistono certificazioni dall’uso similare, ma tutt’altro che equivalenti all’APE: l’ACE (che in alcuni casi può valere da APE) e l’AQE, che invece non può in alcun caso sostituire ACE e APE, in quanto non presenta una classificazione energetica dell’edificio ma soltanto delle indicazioni in merito. 

Nel caso in cui l'immobile sia dotato di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) risalente a prima dell'entrata in vigore del DL 63/2013, allora non sarà necessario che sia sostituito o integrato da un APE, a meno che non si intenda procedere con una importante ristrutturazione o con l’apporto di modifiche strutturali all’edificio.

Quali sono i casi in cui è obbligatorio produrre una certificazione APE?

  • compravendita e donazione: nel momento in cui un edificio viene venduto, è obbligatorio allegare l’APE all’atto notarile del trasferimento di proprietà (che sia a titolo oneroso o meno). Le sanzioni che possono essere comminate al proprietario possono arrivare fino a 18mila euro. Fino a qualche tempo fa, la mancata presenza di APE nell’atto notarile ne decretava la nullità;
  • affitto di edifici o appartamenti: nel momento in cui si registra un contratto di affitto, è richiesto di allegare l’APE relativo all’edificio oppure alla singola unità immobiliare. La mancanza di tale certificazione comporta una sanzione che può arrivare a 4000 euro;
  • nuove costruzioni: quando si costruisce un nuovo edificio, è previsto che prima della richiesta del certificato di agibilità venga consegnato al Comune, tra i vari documenti, anche l’APE. Specie nel caso di nuove costruzioni, l’APE deve essere redatto da un tecnico estraneo alla progettazione della struttura;
  • ristrutturazione di oltre il 25% dell’edificio: si tratta delle cosiddette ristrutturazioni importanti, che interessano oltre il 25% della superficie dell’edificio, ivi compreso il tetto;
  • edifici pubblici aperti al pubblico;
  • annunci immobiliari: è necessario indicare in ogni annuncio immobiliare, che sia di vendita o di affitto, l’APE dell’unità immobiliare;
  • richiesta di Ecobonus: nel caso in cui si voglia usufruire dell’Ecobonus per interventi di coibentazione ed efficientamento energetico, sarà necessario predisporre l’APE dell’edificio al momento della richiesta.

Come anticipato sopra, l’APE resta valido per 10 anni nella maggior parte dei casi. Se però si fanno dei lavori che coinvolgono aspetti e parametri che possono modificarne la classificazione, come per esempio la modifica degli infissi o della caldaia, allora la certificazione APE andrà aggiornata. 

Perché fare la certificazione APE? E come farla?

Esistono alcuni casi, che elencheremo di seguito, in cui l’attestazione APE non è necessaria in termini di legge. Esistono però dei validi motivi che possono far propendere per la decisione di dotare in ogni caso il proprio edificio di tale certificazione. 

L’art 3 del Decreto 192/2005 stabilisce che l’APE non è necessario nei seguenti casi:

  • edifici agricoli o rurali non residenziali che non presentino impianti di climatizzazione, e i ruderi, purché tale stato sia esplicitato nell’atto notarile;
  • edifici iscritti nelle categorie catastali per cui il loro uso non prevede climatizzazione: parcheggi, depositi, garage, cantine, etc;
  • edifici adibiti a luoghi di culto;
  • edifici e fabbricati isolati che non superano i 50 metri quadrati di estensione;
  • strutture industriali e artigianali nel caso in cui il riscaldamento degli ambienti sia dovuto a necessità o conseguenze del processo produttivo.

Anche laddove ci si trovi in uno di questi casi, però, è bene valutare la convenienza della produzione di una certificazione APE. Si tratta infatti di uno strumento che può aumentare anche notevolmente il valore del nostro immobile, nel caso in cui l’impatto ambientale sia minimale o contenuto. 

Saranno inoltre - nei prossimi anni - incentivate le costruzioni di edifici ad alto rendimento energetico, motivo per cui pensare di predisporre una certificazione APE anche per il piccolo rudere che vorremmo ristrutturare tra dieci anni potrebbe, col tempo, rivelarsi una mossa più che azzeccata.

Per ottenere una certificazione APE, ci si può rivolgere ad un ingegnere, architetto, agronomo o altra categoria abilitata al titolo di “certificatore energetico”, purché non coinvolto nelle fasi di progettazione o modifica dell’edificio per cui si richiede la classificazione energetica.

Oppure si può richiedere l’APE online su ufficiocamerale.it, inserendo i propri dati e quelli che identificano l’immobile, corredati da indicazioni sulla eventuale presenza di impianti fotovoltaici o per il solare termico, e dalle caratteristiche degli impianti esistenti per il riscaldamento e l’isolamento dell’edificio.

Certificato APE: cos’è, quando è necessario e come ottenerlo

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